Il decreto rilancio prevede sia per Ecobonus che per Sismabonus rinforzati una suddivisione della detrazione complessiva in 5 quote annuali di pari importo. Ma per l’operatività servono sia l’Agenzia delle Entrate che il decreto attuativo del MISE.

Si fa presto, anzi prestissimo, a dire Superbonus. In realtà al momento attuale, si può ‘solo’ dire, perché l’art.119 del DL 34/2020-Rilancio che ha alzato al 110% le percentuali di sgravio per Ecobonus e Sismabonus stabilisce che il tutto vale dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Ok, ma cosa significa esattamente? E quali sono i tetti di spesa ammissibili per ogni diversa tipologia di intervento?

Operatività Superbonus: servono Fisco e MISE. Conta la data del pagamento

Per la piena operatività servono:

  • le disposizioni attuative dell’Agenzia delle Entrate (circolare);
  • un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (il DL è stato pubblicato in Gazzetta il 19 maggio, quindi la conversione deve essere ultimata entro il 18 luglio), che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

Quindi, per l’Ecobonus che per il Sismabonus potenziati al 110% il decreto Rilancio parla di “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021“. Tradotto: si possono già cominciare i lavori ‘contando’ sugli sgravi, perché non è la data di inizio lavori che fa fede per la fruizione delle detrazioni fiscali potenziate ma la data effettiva per il pagamento.

I tetti di spesa per ogni singolo intervento

  • a) per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • b) per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • c) per interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o di microcogenerazione, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti congiunti a uno degli interventi di cui al punto a) o b) o c), il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro;
  • per gli interventi sugli involucri (che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza anche inferiore al 25% ma che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010), congiunti a uno degli interventi di cui al punto a) o b) o c), il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
  • per l’installazione di pannelli o schermature solari, congiunti a uno degli interventi di cui al punto a) o b) o c), il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
  • per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua, congiunti a uno degli interventi di cui al punto a) o b) o c), il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro;
  • per gli interventi di riduzione del rischio sismico (Sismabonus) il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Fonte: www.ingenio-web.it